Art. 21
LEGGE 3 aprile 1979, n. 122
In vigore dal 7 set 1982
(Personale non docente)
Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella E.
I predetti posti sono istituiti con la presente legge.
Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.
Il personale non docente già in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Università degli studi di Cassino.
L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purchè in possesso del prescritto titolo di studio
.
Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all', commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.
Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.
Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-04-03;122#art-21