Art. 16

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Onere finanziario) All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo