Art. 12

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Personale docente) Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella C. I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico concorso.
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