Art. 7

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Affidamento in concessione delle opere) La progettazione e l'esecuzione unitaria delle opere, anche per lotti funzionali, può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi di imprese. La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando. Le società o i consorzi di imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed economica.
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