Art. 2

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Inizio dei corsi di laurea) La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sarà progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facoltà di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.
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