Art. 28
LEGGE 3 aprile 1979, n. 122
In vigore dal 3 mag 1979
(Convenzioni)
Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.
Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.
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