Art. 29

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Comitato provvisorio di coordinamento regionale) Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facoltà.
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