Art. 8

LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

In vigore dal 21 apr 1979
Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall' della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
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