Art. 8
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
In vigore dal 21 apr 1979
Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall' della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-04-02;97#art-8