Art. 4
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
In vigore dal 21 apr 1979
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Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.
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