Art. 5
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
In vigore dal 21 apr 1979
Nuove valutazioni
Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni.
In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.
L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.
Storico versioni
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