Art. 10
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
In vigore dal 21 apr 1979
Conservazione di precedente trattamento economico
Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.
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