Art. 6

Iscrizioni metrologiche

In vigore dal 26 nov 1978
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente .
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-6

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