Art. 3

Marchio C.E.E.

In vigore dal 26 nov 1978
Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non è "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-3

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