Art. 4

Immissione sul mercato

In vigore dal 26 nov 1978
Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo , gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-4

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