Art. 5

Tolleranze

In vigore dal 26 nov 1978
Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I. Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni: a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale; b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II; c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.
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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-5

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