Art. 11
Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità
In vigore dal 26 nov 1978
Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunità europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell' precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-11