Art. 12

Sanzioni

In vigore dal 2 mar 2010
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell' è soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli è soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da da 25,82 euro a 258,23 euro. Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690#art-12

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