Convenzione

Art. 22

Metodo per evitare le doppie imposizioni

In vigore dal 12 ott 1978
. (Metodo per evitare le doppie imposizioni) 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica di Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta singaporeana su tali elementi di credito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione di un credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese diverso da Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia è deducibile dall'imposta singaporeana dovuta a grossi redditi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il: a) dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'; b) dodici e mezzo per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'.1; e c) quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-22

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