Convenzione

Art. 2

L'oggetto

In vigore dal 12 ott 1978
. (L'oggetto) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevato per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica, di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale "imposa singaporeana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-2

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