Convenzione
Art. 3
Definizioni generali
In vigore dal 12 ott 1978
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(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine Singapore designa la Repubblica di Singapore;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Singapore o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dall'altro Stato contraente;
g) il termine "nazionali" o "cittadini" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;.
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in, uno Stato contraente, ad accezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente o esclusivamente tra tali località ed uno o più strutture adibite alla esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti il mare territoriale di detto Stato contrante:
1) per quanto concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-3