Convenzione
Art. 19
Professori ed insegnanti
In vigore dal 12 ott 1978
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(Professori ed insegnanti)
1. Una persona che è, prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno Stato contraente, e che, su invito di un'università, di un collegio, di una scuola o di un altro analogo istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorità di detto altro Stato contraente, soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni unicamente per insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti di istruzione ovvero per entrambi i fini, è impossibile soltanto nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attività di ricerca se la stessa non è effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-19