Convenzione
Art. 21
Redditi diversi
In vigore dal 12 ott 1978
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(Redditi diversi)
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati espressamente trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-21