Convenzione
Art. 20
Studenti ed apprendisti
In vigore dal 12 ott 1978
.
(Studenti ed apprendisti)
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-20