Convenzione
Art. 16
Artisti e sportivi
In vigore dal 12 ott 1978
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(Artisti e sportivi)
Nonostante le disposizioni dell', i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profitti, ai salari, agli stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono dalle prestazioni effettuate in Uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un altro suo ente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
Storico versioni
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