Art. 30
LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1
In vigore dal 15 gen 1978
Lavori di variante e nuovi prezzi
La competenza ad approvare le variazioni di cui all', primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato sono approvate dallo stesso dirigente, purchè la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purchè le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all' del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purchè i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
Storico versioni
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