Art. 20
LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1
In vigore dal 15 gen 1978
Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui
I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all' possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.
Storico versioni
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