Art. 25
LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1
In vigore dal 4 giu 1990
Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.
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