Art. 29

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

In vigore dal 15 gen 1978
Modifica dell' della legge 8 agosto 1977, n. 584 Il primo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto prescritto dagli della presente legge per gli appalti di cui all', ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".
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