Art. 35

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

In vigore dal 15 gen 1978
Leggi regionali Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.
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