Art. 37

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

In vigore dal 15 gen 1978
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - MORLINO - STAMMATI - GULLOTTI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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