Art. 36
LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1
In vigore dal 15 gen 1978
Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a 100 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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