Convenzione
Art. 23
In vigore dal 21 giu 2011
.
Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell', a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-23