Convenzione
Art. 19
In vigore dal 21 giu 2011
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1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all' fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell', non intacca nè l'esistenza ne la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1 dell', l'intermediario di viaggi è considerato come un organizzatore di viaggi.
In caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell', l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-19