Convenzione
Art. 17
In vigore dal 21 giu 2011
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Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-17