Convenzione
Art. 18
In vigore dal 21 giu 2011
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1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli , l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo.
2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-18