Convenzione
Art. 13
In vigore dal 21 giu 2011
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1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:
50.000 franchi per danno alle persone;
2.000 franchi per danno alle cose;
5.000 franchi per qualsiasi altro danno.
Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-13