Convenzione

Art. 10

In vigore dal 21 giu 2011
. 1. L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. 2. L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che queste fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio. 3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo