Convenzione
Art. 7
In vigore dal 21 giu 2011
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1. Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli o 6, non intacca l'esistenza nè la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-7