Convenzione

Art. 6

In vigore dal 21 giu 2011
. 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni: a) luogo e data di emissione; b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi; c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima; d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni; e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo; f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto; g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto; h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto; i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'; j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione; k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-6

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