Convenzione
Art. 6
In vigore dal 21 giu 2011
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1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
a) luogo e data di emissione;
b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
e) tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
f) se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
h) circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto;
i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell';
j) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire.
2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-6