Convenzione
Art. 26
In vigore dal 21 giu 2011
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Quando la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli è messa in causa, questa persona può ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute, l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-26