Convenzione

Art. 25

In vigore dal 21 giu 2011
. Quando il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-25

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