Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

In vigore dal 1 gen 1978
All'articolo 5 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "atti, documenti e provvedimenti previsti dall' della legge 11 agosto 1973, n. 533". La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo