Art. 9
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952
In vigore dal 1 gen 1978
All'articolo 5 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "atti, documenti e provvedimenti previsti dall' della legge 11 agosto 1973, n. 533".
La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Storico versioni
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