Art. 10

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

In vigore dal 1 gen 1978
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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