Art. 7
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952
In vigore dal 1 gen 1978
L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.
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