Art. 3

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

In vigore dal 17 lug 1990
Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo , i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.
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