Art. 6

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

In vigore dal 30 set 1998
Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell', nonchè per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell' e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita. (3) (4) Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonchè i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione.
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