Art. 7
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-7
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La disposizione stabilisce il divieto assoluto per chiunque di essere sottoposto a tortura. Vieta inoltre di infliggere punizioni o trattamenti che risultino crudeli, disumani o tali da degradare la persona. Infine, specifica espressamente che nessuno può essere coinvolto in esperimenti di tipo medico o scientifico senza aver prima espresso il proprio libero consenso.
La norma mira a tutelare l'integrità fisica e morale di ogni individuo, vietando qualsiasi forma di sofferenza inflitta o degradazione della dignità umana. Essa garantisce inoltre la piena libertà di scelta della persona rispetto a qualsiasi intervento o sperimentazione sul proprio corpo.
Si applica a qualsiasi persona ("nessuno"), imponendo a chiunque il divieto di praticare o autorizzare tali atti o trattamenti.
Un'équipe di ricercatori intende testare l'efficacia di un nuovo farmaco su un gruppo di individui. In base a questa norma, i ricercatori non possono eseguire la sperimentazione su alcuna persona che non abbia preventivamente e liberamente espresso il proprio consenso. Sarebbe altresì vietato sottoporre chiunque a metodi coercitivi o degradanti per costringerlo ad aderirvi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.