Patto internazionale›Parte TERZA
Art. 8
In vigore dal 22 dic 1977
1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
c) l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello
menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un
individuo che sia detenuto in base a regolare decisione
giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale
decisione, sia in libertà condizionata;
ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei
Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi
servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di
coscienza;
iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della
comunità;
iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali
obblighi civici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-8