Art. 12
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo riconosce a chiunque si trovi regolarmente in uno Stato il diritto di circolare liberamente e di scegliere dove risiedere. Inoltre, stabilisce che ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso quello di origine, e non può essere arbitrariamente privata della possibilità di rientrare nel proprio Stato. Tali libertà non possono subire limitazioni arbitrarie, ma possono essere soggette solo a restrizioni previste per legge e strettamente necessarie a tutelare interessi fondamentali come la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità, la morale pubblica o i diritti altrui.
La norma mira a garantire e tutelare la libertà fondamentale di ogni individuo di spostarsi, stabilire la propria residenza, uscire da qualsiasi Paese e fare ritorno nel proprio.
Si applica a ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato, a chiunque intenda lasciare un Paese e a chiunque abbia il diritto di entrare nel proprio Paese.
Una persona regolarmente soggiornante in uno Stato decide di trasferire la propria residenza in un'altra città dello stesso territorio oppure di fare un viaggio all'estero. Le autorità non possono impedirglielo, a meno che non vi sia una specifica legge che limiti gli spostamenti per motivi eccezionali, come ad esempio un'emergenza sanitaria o ragioni di sicurezza nazionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.