Patto internazionaleParte TERZA

Art. 12

In vigore dal 22 dic 1977
1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-12

In sintesi

L'articolo riconosce a chiunque si trovi regolarmente in uno Stato il diritto di circolare liberamente e di scegliere dove risiedere. Inoltre, stabilisce che ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso quello di origine, e non può essere arbitrariamente privata della possibilità di rientrare nel proprio Stato. Tali libertà non possono subire limitazioni arbitrarie, ma possono essere soggette solo a restrizioni previste per legge e strettamente necessarie a tutelare interessi fondamentali come la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità, la morale pubblica o i diritti altrui.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire e tutelare la libertà fondamentale di ogni individuo di spostarsi, stabilire la propria residenza, uscire da qualsiasi Paese e fare ritorno nel proprio.

A chi si applica

Si applica a ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato, a chiunque intenda lasciare un Paese e a chiunque abbia il diritto di entrare nel proprio Paese.

Esempio pratico

Una persona regolarmente soggiornante in uno Stato decide di trasferire la propria residenza in un'altra città dello stesso territorio oppure di fare un viaggio all'estero. Le autorità non possono impedirglielo, a meno che non vi sia una specifica legge che limiti gli spostamenti per motivi eccezionali, come ad esempio un'emergenza sanitaria o ragioni di sicurezza nazionale.

Domande frequenti

Quali condizioni devono sussistere per poter limitare la libertà di movimento?Le restrizioni devono essere espressamente previste dalla legge, necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui, e devono risultare compatibili con gli altri diritti del Patto.
Una persona può essere privata del diritto di rientrare nel proprio Paese?No, il testo stabilisce esplicitamente che nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.
Chiunque si trovi in uno Stato ha diritto di scegliere liberamente la residenza?Il diritto alla libertà di movimento e di scelta della residenza è garantito a ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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